LEGGE REGIONALE N. 61 DEL 12 -12-1997 REGIONE PIEMONTE “Norme per la programmazione sanitaria e per il Piano sanitario regionale per il triennio 1997 -1999”. SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 52 Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha ap posto il visto. Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 (Oggetto e finalità ) 1. La legge definisce gli strumenti della programmazione sanitaria regionale, in attuazione della programmazione sanitaria nazionale e nel contesto del piano regionale di sviluppo, in particolare: a) individua gli atti attraverso i quali si esprimono gli obiettivi e le strategie per il loro perseguimento nonchè le modalità di verifica sul grado di raggiungimento degli stessi, disciplinandone altres ì le modalità di formazione; b) assicura la partecipazione degli enti locali e dell’Università al processo di programmazione; c) garantisce l’apporto degli organismi rappresentativi di tutte le competenze tecnico - sanitarie; d) promuove e garantisce il coordinamento delle politiche sanitarie e socio assistenziali nell’ambito delle attività integrate previste dal Piano sanitari