1 DISEGNO DI LEGGE ART. 1 (Oggetto e finalità della delega) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 20 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui all’articolo 2, uno o più decreti legislativi per il riassetto del le disposizioni vigenti in materia di disabilità, in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 ( Convention on the Rights of Persons with Disabilities , di seguito “CRPD”) , ratificata dall’Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e al la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021- 2030 della Commissione Europea del 3 marzo 2021, al fine di garantire al cittadino con disabilità il riconoscimento della propria condizione , anche attraverso una valutazione della stessa congruente, trasparente e agevole che consenta il pieno rispetto dei propri diritti civili e sociali , nonché l’effettivo e pieno acces so al sistema dei servizi, delle prestazioni,