LA COMPRAVENDITA E LA PERMUTA IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA Il venditore trasferisce la proprietà di una cosa o un altro diritto all’altra parte, detta acquirente, verso il corrispettivo di una somma di denaro. Obblighi delle parti La parte venditrice: • trasferisce la proprietà di una cosa o la titolarità di un diritto; • consegna la cosa al compratore; • permette di acquistarne la proprietà e di garantirlo dalla perdita della proprietà e dai vizi della cosa. La parte acquirente: • paga il prezzo. Forma Libertà della forma: può manifestarsi oralmente, per iscritto o per comportamenti concludenti. In alcuni casi la legge prescrive la forma solenne (scritta, per esempio per la compravendita di navi o di eredità). Nel caso della compravendita di immobili è inoltre necessaria la trascrizione dell’atto in un apposito registro. Principali caratteristiche • Bilaterale: sono sempre presenti due parti; • A prestazioni corrispettive : la prestazione di una parte (cessione del diritto) si giustifica nella controprestazione dell’altra (pagamento del prezzo); • Consensuale a effetti reali : gli effetti si verifi